Cs, ecco le modifiche sulla tutela sanitaria

defibrillatore-morosolo-542048.610x431Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Csi riguardo le modifiche relative alla tutela sanitaria.
Cari tutti,

alla luce delle recenti disposizioni e chiarimenti emanati dal C.O.N.I. e dal Ministero della Salute in ordine al “Decreto Balduzzi” circa la tutela sanitaria delle attività sportive e la relativa certificazione sanitaria, la Direzione Nazionale ha deciso in data odierna di apportare in via d’urgenza alcune modifiche alle Norme di Tesseramento per quanto attiene a questo argomento.

Riportiamo di seguito il nuovo testo, evidenziando in rosso le più rilevanti modifiche apportate.

Visite mediche

 A) Attività agonistica: Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport.

 B) Attività non agonistica: 1. tesserati che svolgono attività sportive regolamentate È sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base (o anche da un medico specializzato i medicina dello sport o da un medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, è necessario quanto segue:

Via della Conciliazione, 1 – 00193 Roma – tel: 06.68404535/63 fax: 06.68802940 – territorio@csi-net.it

– L’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;

– Un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta della vita per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno patologie comportanti un rischio cardiovascolare;

– Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

– Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli altri Enti di promozione sportiva, ad eccezione di quelle previste nel punto successivo.

  1. tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico

Non sono tenuti all’obbligo della certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva.

Rientrano in questo ambito tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare:

►TIR tiro (tiro a segno, tiro a volo)

►TAR tiro con l’arco

►BIL biliardo sportivo

►BOC bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato)

►BOW bowling

►BRI bridge

►DAM dama

►SCA scacchi

►GOL golf

►PSP pesca sportiva di superficie, ad eccezione della pesca d’altura

Sulla base della Circolare del CONI nr. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del Ministero della Salute del 06/07/2016 ad una interrogazione

categoria, e sono esonerate dall’obbligo della certificazione sanitaria) anche tutte le attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo o assente e pertanto siano assimilabili a quelle su elencate, quali:

– AER aeromodellismo,

– BUR burraco

– CIN attività cinotecnica,

– AM corsi di attività motoria, in particolare rivolta alla terza età (es. ginnastica dolce, posturale, riabilitativa ecc.),

– GM giochi motori,

– LU attività ludica,

– MOT motoraduni

– TP Tradizioni Popolari,

– CAM Gruppi di cammino,

– BIG bigliardino.

  1. ▪ tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (NA)

Non sono sottoposti all’obbligo di certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, anche per il tramite della Società o Associazione sportiva di affiliazione.

Fanno eccezione, per l’anno in corso, le disposizioni del Consiglio Nazionale relativamente all’obbligo di certificazione sanitaria per le figure degli arbitri e giudici di gara tesserati con tessera di tipo “NA”.

I certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva prima del tesseramento dell’atleta e alla su sportiva. Gli stessi vanno poi conservati rappresentante della Società Sportiva.

Si invitano i Comitati territoriali a darne opportuna divulgazione alle società interessate.

Cordiali saluti.

 

Sulla base della Circolare del CONI nr. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del Ministero della Salute del 06/07/2016 ad una interrogazione parlamentare in materia, rientrano in questa categoria, e sono esonerate dall’obbligo della certificazione sanitaria) anche tutte le attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo o assente e pertanto siano assimilabili a quelle su AM corsi di attività motoria, in particolare rivolta alla terza età (es. ginnastica dolce, tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (NA)

 

Non sono sottoposti all’obbligo di certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, anche per il tramite della Società o Associazione Fanno eccezione, per l’anno in corso, le disposizioni del Consiglio Nazionale relativamente obbligo di certificazione sanitaria per le figure degli arbitri e giudici di gara tesserati con I certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e devono essere in possesso del tesseramento dell’atleta e alla sua partecipazione alla attività. Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva.

Si invitano i Comitati territoriali a darne opportuna divulgazione alle società interessate.

Sulla base della Circolare del CONI nr. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del Ministero parlamentare in materia, rientrano in questa categoria, e sono esonerate dall’obbligo della certificazione sanitaria) anche tutte le attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo o assente e pertanto siano assimilabili a quelle su AM corsi di attività motoria, in particolare rivolta alla terza età (es. ginnastica dolce, Non sono sottoposti all’obbligo di certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state nazionali, dalle Discipline sportive

associate e dagli Enti di promozione sportiva, anche per il tramite della Società o Associazione Fanno eccezione, per l’anno in corso, le disposizioni del Consiglio Nazionale relativamente obbligo di certificazione sanitaria per le figure degli arbitri e giudici di gara tesserati con I certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e devono essere in possesso a partecipazione alla attività, a cura del Presidente/Legale

Si invitano i Comitati territoriali a darne opportuna divulgazione alle società interessate.

Il Direttore

Marco Guizzardi

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