Di seguito vogliamo sottolineare il regolamento del Csi riguardo i tesseramenti, dove viene espressamente scritto che atleti che militano in campionati esteri non possono prendere parte alle gare ufficiali del Comitato sportivo e pertanto non possono essere tesserati.
Art. 4 – Tesseramento Atleti
Per partecipare all’attività gli atleti devono essere tesserati al CSI in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte. Il tesseramento di un atleta può avvenire in qualsiasi momento dell’attività, tuttavia per tornei e manifestazioni che prevedono una seconda fase, il tesseramento si chiude entro il 28 febbraio.
I regolamenti delle singole discipline sportive possono stabilire
ulteriori limitazioni con riferimento a singole manifestazioni.
La tessera CSI è l’unico documento probante per prendere
parte all’attività.
Le richieste di tesseramento vanno compilate in modo accurato
a stampatello, riportandovi tutti i dati previsti e indicando
negli appositi spazi le discipline che l’atleta intende praticare.
Le firme originali sia dell’atleta che del presidente della
Società devono risultare in tutte le parti previste.
Sulla richiesta di tessera deve essere indicata a mano
dall’atleta la data di firma, tenendo presente che essa deve
essere presentata per la vidimazione entro 30 giorni da
tale data, pena la decadenza della validità a tutti gli effetti.
Per tutti gli sport le richieste di tesseramento devono essere
presentate per la vidimazione almeno il giorno precedente la
prima gara alla quale l’atleta prende parte.
Le tessere, dopo essere state predisposte a cura dell’Ufficio
Provinciale Tesseramento, verranno messe a disposizione
per il ritiro da parte delle singole società.
Per tutte le irregolarità accertate in materia di tesseramento
verranno adottati provvedimenti disciplinari nei confronti delle
società, dei dirigenti responsabili e degli atleti, secondo quanto
previsto dal Regolamento Generale di Disciplina, senza
pregiudizio di provvedimenti associativi di competenza del
Consiglio Provinciale.
Art. 5 – Trasferimenti tra Società dei CSI
Durante la stagione sportiva è consentito il trasferimento degli
atleti da una società all’altra nei seguenti casi:
a) inattività o scioglimento della Società di appartenenza
prima dell’inizio dell’attività invernale;
b) rinuncia della Società a manifestazione iniziata: in questo
caso il diritto al trasferimento ad altre Società spetta ai soli atleti
che non abbiano preso parte a nessuna gara; per gli altri giocatori
il trasferimento diventa operante con il termine della manifestazione;
c) mancata partecipazione della Società di appartenenza
ai tornei primaverili organizzati dopo la conclusione dell’attività
invernale: in questo caso la partecipazione è possibile dopo
la concessione del nullaosta da parte della Società di
appartenenza e notifica al Consiglio Provinciale che dovrà
comunicarlo all’Ufficio Centrale di Tesseramento.
Non sarà necessario richiedere una nuova tessera, ma
sarà sufficiente esibire agli arbitri in campo la tessera
già rilasciata e il nullaosta della Società di appartenenza
debitamente vistato dalla Segreteria Provinciale del CSI.
Tuttavia quando un atleta non abbia mai preso parte (in
campo) ad una gara per la società per cui è tesserato,
previo nulla osta della stessa società può chiedere
sino al termine dell’attività stagionale di essere trasferito ad
altra società, preferibilmente non dello stesso girone.
Art. 6 – Ammissione atleti federali
La partecipazione ad una attività del CSI di atleti tesserati REGOLAMENTI 2010/2011
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per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate e
altri Enti di Promozione Sportiva, di regola non ammessa anche
quando a favore della medesima Società, è disciplinata dagli
specifici regolamenti di ogni singola attività.
L’accertata sussistenza di situazioni di doppio tesseramento
(FSN/CSI – EPS/CSI) sarà sanzionata secondo le modalità
previste dal Regolamento Generale dì Disciplina.
Non è ammesso il tesseramento di atleti già tesserati
in altre nazioni per l’anno sportivo in corso